Il testo del Codice Deontologico dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati è stato approvato con delibera del Consiglio Nazionale del 24 Gennaio 2013, successivamente modificato in data 02 Maggio 2013 e in data 25 gennaio 2019 ed ulteriormente aggiornato in data 06 Settembre 2023.
(Recepito dal Consiglio dell'Ordine territoriale con delibera 06 del 14.05.2024).
Con l’entrata in vigore della legge 21 aprile 2023, n. 49, sono state introdotte nell’ordinamento giuridico disposizioni in materia di equo compenso.
In conseguenza dell’entrata in vigore della legge, è stato necessario aggiornare il codice deontologico, integrandolo, per quanto non previsto, con le disposizioni che regolano la corresponsione del compenso e le modalità di comportamento del professionista nei confronti del committente, sia pubblico che privato, al momento del conferimento di un incarico professionale.
L’aggiornamento, si è reso necessario per quanto disposto all’art. 5, comma 5, in base al quale “gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti
decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.”
La legge 49/23 abroga la norma, contenuta nel d.l. 223/2006 (conv. con Legge n. 248/2006), con cui furono abolite le disposizioni legislative e regolamentari, che fissavano tariffe obbligatorie o minime con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali.
Con la legge 49/2023, il parere di congruità emesso dall’ordine professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 241/1990 e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Questa procedura è alternativa a quanto previsto dagli articoli 633 e ss. del codice di procedura civile, in materia di procedimento per ingiunzione.
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